
Che una riforma della cittadinanza italiana Jure sanguinis fosse nell’aria da tempo era chiaro agli osservatori più attenti. Tuttavia, pochi tra gli stimati ottanta milioni di potenziali aventi diritto sparsi nel mondo si sarebbero aspettati che una legge potesse irrompere così bruscamente, con un atto unilaterale e repentino del Governo italiano, sul percorso di vita di intere generazioni. Eppure, a partire dalla mezzanotte del 28 marzo 2025, tutto è cambiato: il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge – il n. 36/2025 – che ridisegna in modo radicale l’architettura giuridica e amministrativa del riconoscimento della cittadinanza per discendenza. Non si tratta di una riforma graduale né di un intervento ponderato nel tempo, piuttosto di una misura di necessità e urgenza che, con effetto provvisorio e immediato, ha reso inammissibili tutte le istanze non già formalmente presentate entro le 23:59 del giorno precedente, imponendo un criterio generazionale rigido e selettivo che esclude automaticamente milioni di persone, pur discendenti diretti da cittadini italiani.
Ma se la rapidità con cui la riforma è entrata in vigore ha colto di sorpresa intere comunità, ancor più preoccupante è il dubbio, tutt’altro che infondato, che essa possa sollevare profili di legittimità costituzionale meritevoli di attenta valutazione, in quanto potenzialmente lesivi di diritti fondamentali e principi cardine dell’ordinamento repubblicano. Sotto l’apparenza di un semplice aggiornamento normativo si cela, in realtà, una frattura profonda nei principi che reggono il diritto di cittadinanza in Italia: il principio di eguaglianza, la tutela dell’affidamento legittimo, la coerenza familiare dello status civitatis e persino il rispetto degli obblighi internazionali. La misura, adottata in nome della sicurezza e dell’efficienza amministrativa, sembra ignorare del tutto la centralità costituzionale del diritto alla cittadinanza quale elemento fondante dell’identità individuale e collettiva. In questo contesto, il decreto-legge 36/2025 non sancisce soltanto la conclusione di un assetto normativo ultracentenario, ma inaugura, piuttosto, una fase potenzialmente conflittuale di ampia portata, destinata a mettere seriamente in discussione la capacità delle nostre istituzioni di restare fedeli ai principi democratici e di garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali.
Sebbene l’esigenza di una riforma della cittadinanza Jure sanguinis sia, almeno in linea teorica, fondata e condivisibile – soprattutto laddove miri a contrastare gli abusi sistemici e il proliferare di agenzie che lucrano sulla promessa di “passaporti facili” per accedere alla libertà di circolazione in 27 Paesi dell’Unione europea – la portata reale del decreto legge 36/2025 va ben oltre il necessario riequilibrio del sistema. Se da un lato il provvedimento colpisce, almeno formalmente, i meccanismi opachi di intermediazione commerciale e le pratiche ai limiti della legalità che si sono moltiplicate negli ultimi anni, dall’altro finisce per penalizzare in modo sproporzionato ed ingiustificato migliaia di famiglie italiane residenti stabilmente all’estero, che nulla hanno a che vedere con operazioni speculative o scorciatoie documentali. In particolare, dalla lettura delle nuove disposizioni precludono la trasmissione della cittadinanza ai figli nati dopo il 29 marzo 2025 qualora i genitori, pur cittadini italiani, non siano nati in Italia, non vi abbiano risieduto per almeno due anni prima della nascita, né possano far valere un genitore nato in Italia, ossia il nonno o la nonna del minore. Ne risulta un effetto paradossale e discriminatorio: figli biologici di cittadini italiani pienamente riconosciuti, spesso profondamente legati all’identità nazionale anche per cultura, lingua e tradizioni familiari, si vedranno negare il diritto al riconoscimento della cittadinanza per la mera assenza di un “requisito territoriale” che nulla ha a che vedere con l’effettiva italianità del nucleo. Così facendo, lo Stato introduce una cesura genealogica arbitraria, rompendo l’unità giuridica dello status civitatis all’interno delle stesse famiglie e negando, di fatto, il diritto alla trasmissione della cittadinanza su base genetica, storica e culturale. Il rischio concreto è che, pur nel tentativo di porre fine a un mercato grigio di riconoscimenti seriali, si finisca per colpire l’Italia autentica all’estero: quella fatta di famiglie, di generazioni di emigrati, di comunità che hanno mantenuto vivi i legami con la madrepatria ben oltre i confini amministrativi.
Il recente decreto legge n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2025 ed entrato in vigore il giorno successivo, stabilisce con il nuovo articolo 3-bis, inserito nella legge n. 91/1992, che non si considera mai acquisita la cittadinanza da parte di coloro che, pur potenzialmente titolari del diritto in base alla normativa previgente, siano nati all’estero, siano residenti all’estero e siano in possesso di un’altra cittadinanza, salvo il ricorrere di specifiche condizioni tassativamente indicate. Tra queste, si annoverano: la nascita in Italia del genitore cittadino, la sua residenza continuativa in Italia per almeno due anni prima della nascita del figlio, o la nascita in Italia di un ascendente di primo grado del genitore. È inoltre fatta salva la possibilità di vedersi riconosciuto lo status civitatis sulla base della normativa anteriore, ma esclusivamente se la domanda amministrativa o giudiziale sia stata presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025.
La norma non priva, formalmente, della cittadinanza coloro ai quali essa sia già stata validamente riconosciuta, ma incide profondamente sull’esercizio del diritto al riconoscimento di tale status da parte dei soggetti che, pur potenzialmente aventi diritto ai sensi della normativa previgente, non abbiano ancora presentato domanda. In sostanza, viene modificato il paradigma stesso del riconoscimento Jure sanguinis: ciò che fino al 28 marzo 2025 veniva considerato un accertamento dichiarativo di un diritto originario, diviene ora una concessione condizionata alla sussistenza di elementi di “effettivo legame” con la Repubblica. Questa trasformazione incide non soltanto su aspettative legittime consolidate, ma anche su valori costituzionalmente protetti.
La nuova disciplina solleva infatti dubbi di compatibilità con diversi principi fondamentali sanciti dalla Costituzione. Anzitutto, l’articolo 3, che impone il rispetto del principio di eguaglianza e il divieto di trattamenti discriminatori irragionevoli. Il decreto, nel limitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza sulla base della nascita e della residenza all’estero, introduce una differenziazione arbitraria tra soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare. Basti pensare al caso – tutt’altro che infrequente – di una famiglia già riconosciuta come cittadina italiana, residente all’estero da generazioni, che dia alla luce un figlio successivamente all’entrata in vigore del decreto: il neonato, pur figlio di cittadini italiani, verrebbe escluso dal diritto al riconoscimento della cittadinanza, in virtù del solo fatto che i suoi genitori, pur cittadini italiani, non sono nati né hanno risieduto in Italia. La norma opera, dunque, un’evidente rottura dell’unità dello status civitatis all’interno dello stesso nucleo familiare, fondandosi su elementi del tutto estranei alla volontà dei singoli e non necessariamente indicativi di un vincolo reale o meno con la Repubblica.
La disposizione appare inoltre in contrasto con l’articolo 22 della Costituzione, laddove afferma che “nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici”. Sebbene non si tratti, tecnicamente, di una privazione della cittadinanza già riconosciuta, la nuova norma incide sul diritto stesso al riconoscimento di una condizione giuridica preesistente, alterandone i presupposti in senso retroattivo. La Corte costituzionale ha più volte ribadito che l’irretroattività delle leggi che incidono su diritti soggettivi consolidati è un principio che deriva implicitamente dagli articoli 2 e 3 della Carta. Il fatto che il Consiglio dei Ministri abbia previsto l’applicazione della normativa previgente soltanto ai procedimenti già instaurati entro il 27 marzo 2025 priva di tutela migliaia di persone che, pur potenzialmente titolari del diritto, non avevano ancora potuto o saputo attivare un procedimento amministrativo o giudiziario entro tale data.
Non meno problematico sembra essere il rapporto del decreto legge con l’articolo 10, secondo comma, della Costituzione, il quale impone il rispetto delle norme internazionali generalmente riconosciute. Il nuovo impianto normativo si pone in potenziale frizione con la Convenzione europea sulla cittadinanza adottata a Strasburgo nel 1997 – ancorché non ratificata dall’Italia – che, tuttavia, riflette principi condivisi dalla comunità internazionale: tra essi, la promozione dell’integrità familiare nella trasmissione della cittadinanza, il divieto di apolidia e la tutela dei diritti acquisiti. La finalità dichiarata del trattato è quella di armonizzare i princìpi fondamentali relativi alla cittadinanza negli Stati europei, in un’ottica di rispetto della dignità umana, non discriminazione e tutela dell’integrità familiare. Il testo della Convenzione mira a coniugare la sovranità statale in materia di attribuzione della cittadinanza con la necessità di garantire la certezza giuridica, la non arbitrarietà, la continuità del legame familiare intergenerazionale e la prevenzione dell’apolidia.
Sotto un ulteriore profilo, non può omettersi una riflessione sullo strumento normativo utilizzato. Il ricorso alla decretazione d’urgenza in materia di diritti fondamentali richiede che la straordinaria necessità e urgenza siano non soltanto affermate, ma anche effettivamente motivate e dimostrabili. Le ragioni addotte nel preambolo del decreto – legate a esigenze di sicurezza, funzionalità degli uffici e contenimento delle domande – appaiono meramente organizzative, e difficilmente idonee a giustificare l’adozione di un provvedimento emergenziale in una materia così delicata. L’intervento legislativo, pur rivolto a evitare un “afflusso incontrollato” di richieste di cittadinanza, opera in maniera sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, penalizzando famiglie con legami autentici, ancorché non documentabili secondo i nuovi criteri introdotti.
In conclusione, il decreto-legge n. 36/2025, pur non revocando formalmente la cittadinanza a chi l’abbia già ottenuta, modifica in modo sostanziale la struttura del diritto al riconoscimento iure sanguinis, trasformandolo da accertamento tecnico a valutazione discrezionale subordinata a nuovi requisiti. Questa mutazione, imposta con effetto immediato e applicata retroattivamente ai casi non ancora formalmente avviati, apre un vasto fronte di contenzioso e si espone a fondate censure sotto il profilo costituzionale e sovranazionale. La speranza è che il Parlamento, in sede di conversione, avvii un serio confronto democratico su un tema che tocca l’identità personale, familiare e storica di milioni di italiani nel mondo.
Casi pratici di discriminazione e violazione dei diritti: i profili di incostituzionalità del decreto nella vita reale
L’analisi delle potenziali applicazioni concrete del decreto legge 36/2025 consente di individuare una serie di ipotesi emblematiche nelle quali i nuovi criteri restrittivi per il riconoscimento della cittadinanza italiana possono generare situazioni lesive di diritti costituzionalmente tutelati. Tali casi, nella loro varietà, mettono in luce come il provvedimento, pur formalmente limitato al futuro e alle sole istanze presentate dopo il 27 marzo 2025, incida in profondità su diritti fondamentali, principi di eguaglianza e tutela dell’infanzia, e possa facilmente dar luogo a questioni di legittimità costituzionale.
Secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 36/2025, la cittadinanza italiana continua ad essere trasmessa automaticamente ai figli nati in Italia da genitori cittadini italiani, anche se questi ultimi sono nati e residenti all’estero. Tuttavia, per i figli nati all’estero dopo il 29 marzo 2025, la trasmissione della cittadinanza non è più automatica: essa è subordinata alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti specifici — che uno dei genitori sia nato in Italia, che vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi prima della nascita, oppure che un ascendente diretto di primo grado (cioè un nonno) sia nato in Italia. In assenza di tali condizioni, il figlio nato all’estero non è considerato cittadino italiano, pur essendo figlio di cittadino italiano.
Si consideri il caso concreto di una coppia residente a Miami, composta da Lucia, cittadina italiana riconosciuta iure sanguinis, e dal marito, cittadino statunitense. Lucia è nata a Città del Messico ed è stata riconosciuta cittadina italiana secondo la normativa previgente, in quanto figlia di madre cittadina anch’essa nata in Messico, a sua volta discendente da Adalberto, nato a Firenze nel 1936 e poi emigrato a Città del Messico. La cittadinanza è stata riconosciuta a Lucia dopo la regolare trascrizione degli atti di stato civile presso il Comune di riferimento in Italia.
Nel 2024, Lucia ha dato alla luce un figlio, Michele, il cui atto di nascita è stato trascritto presso l’anagrafe di Firenze. In virtù della cittadinanza materna, Michele è stato regolarmente riconosciuto come cittadino italiano. Tuttavia, se Lucia dovesse avere un secondo figlio dopo il 29 marzo 2025, quel bambino – pur essendo figlio di una cittadina italiana, nonché fratello di un cittadino italiano – non potrebbe più ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, poiché la madre non è nata in Italia, non vi ha risieduto per almeno due anni prima della nascita del figlio, e non ha genitori nati in Italia. Il solo avo nato a Firenze è infatti il bisnonno, troppo lontano nella linea generazionale per soddisfare i nuovi requisiti imposti dal decreto-legge n. 36/2025.
Ne deriverebbe un paradosso giuridico e umano: due fratelli, nati dagli stessi genitori, entrambi residenti all’estero, uno cittadino italiano a tutti gli effetti, l’altro escluso da quel medesimo diritto per la sola circostanza di essere venuto al mondo dopo l’entrata in vigore della nuova norma. Una simile situazione solleva seri dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale. In primo luogo, per la possibile violazione dell’articolo 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza e impone che la legge non introduca discriminazioni irragionevoli: è difficile giustificare una disparità tanto marcata fra figli di una stessa cittadina italiana, fondata esclusivamente sulla data di nascita e sull’assenza di elementi territoriali nel percorso biografico della madre.
In secondo luogo, emerge una potenziale tensione con l’articolo 30 della Costituzione, che tutela il diritto dei genitori di crescere ed educare i figli in condizioni di parità giuridica, nonché con il principio implicito di unità dello status civitatis all’interno del nucleo familiare. Infine, una disciplina che priva un neonato del diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza trasmessa dalla madre, senza alcuna valutazione individualizzata né possibilità di dimostrare un legame con l’Italia, potrebbe risultare sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore e pertanto incompatibile con i principi di ragionevolezza e tutela dei diritti inviolabili della persona sanciti dagli articoli 2 e 10 della Costituzione.
Altro caso problematico è quello di un cittadino italiano nato e residente all’estero, figlio di padre discendente di italiani nato in Brasile, che non abbia ancora trasmesso la cittadinanza ai figli minori nati prima del 29 marzo 2025. Se non avrà presentato la domanda per la trascrizione in Italia degli atti di nascita brasiliani entro tale data tramite consolato o direttamente al Comune di residenza AIRE, essi perderanno la possibilità di vedersi riconosciuto lo status di cittadini italiani, anche se il padre risulta italiano a pieno titolo. Questo genera una lesione del principio di tutela dell’affidamento legittimo, oltre che dell’articolo 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui rientra anche il diritto all’identità giuridica e familiare.
Un ulteriore profilo di incostituzionalità emerge nel caso dei soggetti discendenti da cittadini italiani emigrati all’estero nei decenni passati, i quali abbiano intrapreso un percorso di ricerca documentale – spesso lungo e complesso – per accertare la propria discendenza, ma che non siano riusciti a concludere l’iter prima della fatidica data del 27 marzo 2025. La nuova normativa, intervenendo improvvisamente e con effetto immediato, cancella il diritto al riconoscimento per milioni di soggetti che, per ragioni organizzative, burocratiche o economiche, non hanno fatto in tempo a presentare istanza. In questi casi è evidente la violazione del principio di irretroattività delle leggi restrittive di diritti soggettivi (articoli 2, 3 e 24 Cost.) e del principio di legittimo affidamento, che costituisce corollario della certezza del diritto in uno Stato costituzionale.
Un ulteriore terreno di frizione costituzionale si configura infine nei procedimenti giudiziari in corso, nei quali il decreto impedisce l’ammissione del giuramento e della prova testimoniale nei giudizi sull’accertamento della cittadinanza. Il decreto-legge n. 36 del 28 marzo 2025, oltre a rivoluzionare in senso restrittivo il diritto sostanziale alla cittadinanza italiana per discendenza, incide in modo significativo anche sul piano processuale, introducendo modifiche che sollevano fondati dubbi di legittimità costituzionale in materia di garanzie del giusto processo. In particolare, il provvedimento interviene sull’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, concernente le controversie relative all’accertamento dello stato di cittadino italiano, prevedendo espressamente – con il nuovo comma 2-bis – che, «salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale».
Si tratta di un’esclusione generalizzata, destinata ad applicarsi in tutti i giudizi relativi alla cittadinanza, senza distinzione di contesto, né valutazione discrezionale del giudice sull’ammissibilità dei mezzi istruttori. A ciò si aggiunge il nuovo comma 2-ter, che introduce un onere rafforzato a carico del ricorrente, il quale è tenuto a “provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o perdita della cittadinanza previste dalla legge”. In altre parole, la parte che agisce per far valere un proprio diritto soggettivo è obbligata non solo a dimostrarne i presupposti positivi, ma anche a escludere in via documentale qualsiasi ostacolo normativo, con un aggravio probatorio potenzialmente sproporzionato.
Queste previsioni incidono in maniera diretta sul diritto alla prova, che costituisce uno dei cardini dell’articolo 24 della Costituzione, in quanto componente essenziale del diritto di difesa. Escludere in radice il ricorso alla prova testimoniale – mezzo istruttorio storicamente riconosciuto anche nei giudizi sullo status civitatis – rischia di privare i ricorrenti di uno strumento spesso indispensabile, specie in situazioni documentali complesse o deteriorate nel tempo, come avviene frequentemente nei procedimenti relativi a discendenti di italiani emigrati all’estero.
Tale limitazione potrebbe inoltre risultare contraria all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che garantisce il diritto a un equo processo, comprensivo della possibilità di “far esaminare o far esaminare i testimoni a carico e a discarico” e, più in generale, di essere posti in condizione di far valere le proprie ragioni in condizioni di effettiva parità. La giurisprudenza della Corte EDU ha più volte chiarito che ogni restrizione all’esercizio dei diritti procedurali deve essere giustificata da esigenze superiori, proporzionata allo scopo e non lesiva dell’equilibrio fra le parti nel processo.
Nel caso specifico, il divieto assoluto e indiscriminato dell’uso di testimonianze e giuramenti – privo di qualunque bilanciamento con le esigenze del singolo ricorrente o con la complessità del caso – si configura come una compressione rigida e difficilmente giustificabile, idonea a determinare una sostanziale disuguaglianza nell’accesso alla giustizia. Inoltre, il rischio concreto è quello di vedere vanificato il diritto all’accertamento dello status civitatis, non per l’infondatezza della domanda, ma per l’impossibilità di soddisfare requisiti istruttori e probatori che in molti casi si rivelano irraggiungibili.
In conclusione, le disposizioni processuali introdotte dal decreto-legge n. 36/2025 vanno ben oltre una riforma tecnica: esse toccano la sostanza delle garanzie costituzionali nel processo civile e pongono un interrogativo profondo sul rispetto del principio di ragionevole accesso alla giustizia in una materia, quella della cittadinanza, che incide direttamente sull’identità giuridica e personale del singolo individuo. Se non oggetto di revisione in sede di conversione, queste norme rischiano di aprire un ulteriore fronte di contenzioso costituzionale e sovranazionale, mettendo in discussione la tenuta garantista del nostro ordinamento.
I casi concreti sopra descritti mostrano come il decreto-legge 36/2025, pur senza formalmente revocare la cittadinanza a chi l’abbia già ottenuta, introduca una disciplina discriminatoria, retroattiva di fatto, e idonea a produrre effetti lesivi non soltanto del principio di eguaglianza e ragionevolezza, ma anche di diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e da fonti internazionali vincolanti per la Repubblica. La conversione in legge del decreto dovrebbe rappresentare l’occasione per una profonda revisione della norma, nel rispetto dei principi fondamentali che reggono lo Stato democratico di diritto.
